Seleziona una pagina

Emergenza Coronavirus

da | 3 Apr, 2020 | Diritto Societario e Commerciale

La Sospensione di Mutui, Finanziamenti e Leasing

L’emergenza sanitaria generata dalla diffusione del Coronavirus nel nostro paese ha comportato una sostanziale paralisi di tutti i settori produttivi nazionali con la conseguenza logica di una profonda crisi di liquidità che sta conducendo numerose imprese, sino a poche settimane fa virtuose e prive di difficoltà economiche, ad affrontare scenari finanziari complessi e del tutto inattesi.

In tale contesto le istituzioni nazionali e comunitarie stanno cercando, non senza problemi di coordinamento, di predisporre meccanismi di assistenza e tutela del mondo imprenditoriale tese a ridurre al massimo i danni derivanti dalla situazione congiunturale assolutamente nuova ed imprevista.

Un delle prime misure, messo in campo dal Governo, risiede in un accordo intercorso con l’ABI al fine di consentire alle imprese una moratoria dei pagamenti relativi a mutui, finanziamenti e leasing che potranno essere sospesi per un massimo 12 rate. Importante precisare che la sospensione dei pagamenti riguarderà esclusivamente la quota capitale dei predetti contratti mentre la quota relativa agli interessi dovrà in ogni caso continuare ad essere corrisposta e potrà anche essere maggiorata quale corrispettivo della moratoria concessa.

Piuttosto ampi e generosi i requisiti di accesso alla misura:

  • di essere un’impresa con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità e un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro);
  • per i mutui e leasing di non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni;
  • per le operazioni di anticipazione per la quale si chiede l’allungamento della scadenza devono essere certi ed esigibili;
  • che il finanziamento oggetto della richiesta di sospensione/allungamento non abbia già usufruito di analoga sospensione/allungamento nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale;

L’accesso a tale strumento è molto semplice, per lo meno in punto di presentazione della richiesta: è infatti sufficiente scaricare il modulo predisposto dall’ABI  (qui) ed inviarlo all’istituto di credito o finanziaria con cui è stato stipulato il contratto di cui si chiede la sospensione.

L’Istituto o intermediario finanziario si riserverà quindi, dalla ricezione della domanda, un termine massimo di 30 giorni per comunicare la risposta al richiedente subordinando l’accettazione a criteri di sana e prudente gestione nonché di compatibilità con le proprie procedure interne.

Ad opinione di chi scrive proprio quest’ultimo vaglio del tutto aleatorio e privo di formale disciplina rischia di vanificare l’ottima finalità dello strumento in esame. Senza dubbio sarebbe stato più opportuno, per evidenti ragioni di terzietà, sottoporre anche tale misura alla generale garanzia di Cassa Depositi e Presiti in modo da rendere più certa ed efficace la misura.

Contattaci

12 + 2 =

Studio Legale Cerza & Fiamingo - Via Boschetti 6, 20121 Milano MI - P.IVA 09406940966 - TELEFONO 02.76.31.91.12 - TELEFAX 02.76.34.07.72